Etichettatura prodotti tessili: FederModa soddisfatta, in caso di irregolarità la responsabilità diretta è del produttore
C’è grande soddisfazione in Federazione Moda Italia: dopo anni di serrato confronto con le istituzioni sull’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature, il 4 gennaio entrerà in vigore il Decreto Legislativo 190 del 15 novembre 2017 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni indicate dalla Direttiva 94/11/CE sull’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al Regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Il Decreto Legislativo 190 del 15/11/2017, oltre ad accogliere tutte le istanze portate avanti in questi anni da Federazione Moda Italia a favore dei negozi, attribuisce una responsabilità diretta e conseguenti pesanti sanzioni (fino a 20.000 euro) a chi effettivamente etichetta i prodotti (calzature e tessili) e cioè a fabbricante, importatore e al distributore (ex art. 15 Regolamento UE 1.007/2011, Paragrafo 2 viene “considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto”).
In caso di irregolarità, il fabbricante, il suo rappresentante o il responsabile della prima immissione in commercio delle calzature o dei prodotti tessili sul mercato nazionale hanno a disposizione un termine perentorio di 60 giorni, assegnato dall’Autorità di vigilanza rappresentata da CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
Ai soggetti che non ottemperano entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. Inoltre il provvedimento prevede che, salvo il caso in cui il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o il distributore che, in violazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, all’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa previsti da regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.