Nel DL Rilancio credito d’imposta per gli affitti, contributo a fondo perduto e sconti in bolletta
Con oltre 250 articoli per una maxi-manovra da 55 miliardi di euro il decreto Rilancio è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella serata del 13 maggio.
Il decreto, che prevede lo stop definitivo delle clausole di salvaguardia che ogni anno ‘minacciavano’ aumenti di Iva e accise, spazia dal rinnovo della Cassa integrazione per i lavoratori che hanno visto chiudere o sospendere le attività delle loro imprese ai bonus per autonomi e professionisti. Confermato anche il divieto di licenziare.
Tra i provvedimenti si distinguono per le imprese e i lavoratori autonomi con un fatturato o volume di compensi fino a 250 milioni di fatturato, l’esenzione del versamento del saldo dell’Irap dovuto per il 2019 e della prima rata pari al 40% dell’acconto Irap per il 2020, ma rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. Per la proroga della Cig, invece, sono stati stanziati 10 miliardi di euro.
In particolare per le imprese e gli altri operatori con partita Iva, compresi artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti pcon fatturato inferiore ai 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta, il decreto Rilancio prevede un contributo a fondo perduto. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per gli operatori che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
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Inoltre, il decreto Rilancio introduce un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, Possono usufruire di questa misura coloro che nei mesi di marzo, aprile e maggio hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Un’altra misura contemplata dal decreto riguarda la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.