Fine stato di emergenza: in vigore le linee guida per la ripresa delle attività
Con la fine dello stato di emergenza, stabilita dal Decreto Legge del 24 marzo 2022, dal 1° aprile sono entrate in vigore le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” previste dall’ordinanza del ministero della Salute del 1° aprile e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.79 del 4 aprile 2022.
In un contesto semplificato rispetto ai mesi scorsi, dal 1° aprile, infatti, per accedere ai punti vendita del settore moda non è più necessaria la certificazione verde Covid-19, le attività commerciali del fashion retail devono comunque attenersi ad alcune regole.
Innanzitutto le Linee guida prevedono la presenza di materiali in grado di trasferire alla clientela un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
All’interno dei punti vendita è ancora necessario indossare la mascherina: chirurgica o FFP2 e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
All’ingresso e in più punti dei locali devono essere a disposizione soluzioni per favorire l’igienizzazione frequente delle mani da parte degli utenti. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima del contatto con gli articoli in vendita.
Le nuove linee guida, inoltre, includono una frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
Infine l’aerazione: è richiesto il rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi, mantenendo aperte porte, finestre e vetrate salvo il caso in cui le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria.
Per gli impianti di condizionamento, inoltre, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.
Federazione Moda Italia ha realizzato un nuovo cartello per le attività commerciali associate.