Direttiva Omnibus: in vigore dal 1° luglio i nuovi obblighi in materia di prezzi e sconti
Entrerà in vigore il 2 aprile il Decreto Legislativo n.26 del 7 marzo che recepisce la “Direttiva Omnibus” – Direttiva (UE) 2019/2161. Il provvedimento aggiorna, integrandolo, il Codice del Consumo (D.L 205/2006) per offrire maggiore trasparenza ai consumatori in materia di politiche dei prezzi, e in particolare degli sconti, e delle pratiche commerciali scorrette.
Nel processo di recepimento della Direttiva Omnibus, Federazione Moda Italia ha lavorato al fianco di Confcommercio per renderla più vicina alle esigenze delle aziende della distribuzione.
Sul fronte delle politiche dei prezzi, il Decreto Legislativo n.26 del 7 marzo introduce , dopo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 206 del 2005, l’articolo 17-bis che regolamenta gli annunci di riduzione dei prezzi e inserisce l’obbligo di indicazione del “prezzo precedente”.
In occasione di operazioni come Black Friday, vendite straordinarie, liquidazioni, saldi occorre indicare il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti lo sconto.
Nel caso di progressività degli sconti e cioè quando le riduzioni di prezzo divengono via via più alte, come accade ad esempio durante i saldi, il prezzo precedente, che va sempre evidenziato, è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio degli sconti.
Per quanto riguarda il settore moda, gli obblighi relativi alle riduzioni di prezzo entreranno in vigore il 1° luglio, vale a dire 90 giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.26 del 7 marzo. L’obbligo riguarda sia le attività commerciali fisiche sia quelle online.
Le violazioni in materia di annunci di riduzione del prezzo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria (ex art. 22, comma 3, D.Lgs. 114/98) che va da 516 a 3.098 euro.
Il Decreto Legislativo n.26 del 7 marzo prevede anche l’inasprimento delle sanzioni minime e massime in caso di pratiche commerciali scorrette come l’omissione di notizie ai consumatori in relazione a prodotti suscettibili di porre in pericolo la loro salute e sicurezza; oppure il coinvolgimento, anche indiretto, di bambini e adolescenti.
Le sanzioni minime sono decuplicate, passando da 5.000 a 50.000 euro e le sanzioni massime raddoppiate, passando da 5 milioni a 10 milioni di euro. La sanzione massima potrà essere pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri della UE per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello della UE.