Entra in vigore il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti
Il 13 dicembre entra in vigore il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti. Questo provvedimento modifica il Regolamento (UE) 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828. Inoltre abroga le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE.
Il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti nasce per tutelare i consumatori e garantire condizioni di parità per le imprese.
Il provvedimento si applica ai prodotti nuovi, utilizzati, riparati o ricondizionati disponibili per la distribuzione, il consumo o l’utilizzo nell’Unione («immissione o messa a disposizione sul mercato»), gratuitamente o dietro corrispettivo, che non sono coperti da altre normative specifiche in materia di sicurezza dei prodotti dell’Unione; ai prodotti soggetti agli specifici requisiti di sicurezza dell’Unione esistenti per quanto riguarda i rischi e gli aspetti che non sono già in esso contenuti, infine il Regolamento sulla sicurezza generale del prodotto si applica ai prodotti offerti ai consumatori nell’Unione attraverso tutti i canali di vendita. Al contrario non si applica ai prodotti chiaramente indicati come da riparare o da rimettere a nuovo prima di essere utilizzati.
Per ogni prodotto soggetto al rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti deve esistere un operatore economico responsabile nell’Unione (un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un prestatore di servizi di logistica dell’Unione) incaricato di svolgere compiti relativi alla sicurezza del prodotto.
In particolare i fabbricanti sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi che possono essere adempiuti anche da un rappresentante autorizzato:
- garantire che i prodotti siano sicuri sin dalla progettazione;
- effettuare analisi interne dei rischi e redigere la documentazione tecnica pertinente;
- agire immediatamente e informare i consumatori e le autorità nazionali tramite il portale Safety Business Gateway se ritengono che un prodotto sul mercato sia pericoloso;
- condividere informazioni sugli incidenti;
- fornire le informazioni essenziali sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei prodotti o del loro imballaggio;
- fornire i dati di contatto per ricevere i reclami, studiarli e tenere un registro interno di tali reclami.
Principali obblighi degli importatori:
- garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti sulla sicurezza generale del regolamento, rifiutando l’immissione sul mercato di qualsiasi di questi che ritengano non soddisfi tali requisiti;
- fornire i loro dati di contatto sui prodotti e verificare che siano accompagnati da istruzioni e informazioni di sicurezza chiare;
- assumersi la responsabilità degli articoli di cui si stanno prendendo cura durante le fasi di trasporto e conservazione;
- informare i fabbricanti e le autorità nazionali di vigilanza del mercato tramite il Safety Business Gateway se ritengono che sia presente un prodotto pericoloso nel mercato e garantire che il pubblico ne venga informato.
Principali obblighi dei distributori:
- garantire che i produttori e, ove applicabile, gli importatori rispettino i requisiti del regolamento, rifiutando l’immissione sul mercato di qualsiasi prodotto che ritengano non soddisfi tali requisiti;
- informare i fabbricanti, gli importatori e le autorità di vigilanza nazionali tramite il Safety Business Gateway se ritengono che sia presente un prodotto pericoloso nel mercato e garantire che venga intrapresa una misura adeguata.
Il Regolamento per la sicurezza generale dei prodotti prevede anche degli obblighi specifici per chi opera nel mercato online:
- attuare due punti di contatto unici per la comunicazione diretta in materia di sicurezza: uno per le autorità di sorveglianza del mercato, l’altro per il pubblico;
- registrarsi nel portale Safety Gate;
- predisporre processi interni di sicurezza dei prodotti;
- garantire che, senza una garanzia minima di sicurezza dei prodotti e le informazioni sulla tracciabilità, che devono essere fornite dal relativo operatore, non possa essere pubblicato un elenco (conformità mediante obbligo di progettazione);
- verificare in modo casuale se i prodotti offerti sono sicuri utilizzando banche dati pubbliche, compreso il portale Safety Gate;
- reagire entro un termine breve agli ordini governativi e agli avvisi di terzi e garantire che gli elenchi ritirati non ricompaiano;
- fornire informazioni adeguate e tempestive ai consumatori quando un prodotto viene richiamato contattando direttamente tutti coloro che hanno acquistato l’articolo sul proprio sito e pubblicando i relativi dettagli sulla loro pagina web;
- informare, in caso di richiamo o incidente, l’operatore economico interessato e informare e cooperare con le autorità di vigilanza del mercato.
Obblighi orizzontali degli operatori economici:
- istituire processi interni di sicurezza dei prodotti per conformarsi al regolamento;
- cooperare con le autorità di vigilanza del mercato per eliminare o attenuare i rischi derivanti da qualsiasi prodotto immesso sul mercato;
- su richiesta delle autorità, fornire informazioni specifiche sul prodotto (rischi, reclami, misure correttive) per dieci anni e informazioni sulla tracciabilità della catena di fornitura per sei anni;
- informare le autorità in merito agli incidenti causati da un prodotto;
- fornire dati a un sistema di tracciabilità che la Commissione europea può istituire per conservare i dettagli dei prodotti che potrebbero presentare un grave rischio per la salute e la sicurezza pubblica;
- informare direttamente tutti i consumatori interessati in merito ai richiami per la sicurezza dei prodotti e alle avvertenze sulla sicurezza, nel caso in cui un prodotto venga richiamato utilizzando un modello di avviso di richiamo obbligatorio;
- offrire ai consumatori la scelta di almeno due dei seguenti rimedi quando un prodotto viene richiamato: riparazione o sostituzione del prodotto, oppure un rimborso adeguato;
- seguire norme specifiche per la vendita a distanza fornendo, nell’ambito dell’offerta di prodotti precontrattuali, dettagli del produttore o del suo rappresentante, una descrizione chiara del prodotto e qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza, come avverrebbe in un negozio fisico.
L’applicazione delle norme di sicurezza dei prodotti dell’Unione rientra nella competenza delle autorità nazionali di vigilanza del mercato. Quando viene identificato un prodotto pericoloso, le autorità possono chiedere al produttore i dettagli di altri articoli che utilizzano la stessa procedura o componenti, oppure facenti parte dello stesso lotto. Gli Stati membri determineranno le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del Regolamento per la sicurezza generale dei prodotti le quali devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.